Art. 2

Principio

In vigore dal 10 dic 2010
Principio 1.   Nell’ambito della chiusura delle miniere non competitive, gli aiuti all’industria carboniera possono essere considerati compatibili con il buon funzionamento del mercato interno se sono conformi alle disposizioni della presente decisione. 2.   Gli aiuti concernono esclusivamente i costi del carbone destinato alla produzione di elettricità, alla produzione combinata di calore e di elettricità, alla produzione di coke e all’alimentazione degli altiforni del settore siderurgico, allorché il carbone viene utilizzato nell’Unione.
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