Art. 1
Definizioni
In vigore dal 10 dic 2010
Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:
a) «carbone»: carboni di alta, media e bassa qualità di classe «A» e «B» ai sensi della classificazione stabilita dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite nel sistema internazionale di codificazione dei carboni (4);
b) «chiusura»: la cessazione permanente della produzione e vendita di carbone;
c) «piano di chiusura»: piano stabilito da uno Stato membro, in cui vengono indicate le misure che portano alla chiusura definitiva di unità di produzione di carbone;
d) «unità di produzione di carbone»: l’insieme dei siti estrattivi di carbone e delle infrastrutture connesse, sotterranee o a cielo aperto, in grado di produrre carbone grezzo in maniera indipendente da altre parti dell’impresa;
e) «esercizio carboniero»: anno civile o altro periodo di 12 mesi utilizzato come riferimento per i contratti nell’industria carboniera;
f) «costi di produzione»: i costi totali relativi alla produzione corrente, comprendenti le operazioni di estrazione, le operazioni di condizionamento del carbone, in particolare le operazioni di lavaggio, calibratura e vaglio, ed il trasporto al punto di utilizzazione, l’ammortamento normale e gli oneri per interessi, a valori di mercato, sul capitale preso in prestito;
g) «perdite della produzione corrente»: il divario positivo tra il costo di produzione del carbone e il prezzo di vendita al punto di utilizzazione risultante dalla libera accettazione da parte dei contraenti delle condizioni dominanti sul mercato mondiale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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