Art. 8

Misure di attuazione

In vigore dal 10 dic 2010
Misure di attuazione La Commissione adotta tutte le misure necessarie all’applicazione della presente decisione. Essa può, entro i limiti fissati dalla presente decisione, stabilire un quadro comune per la comunicazione delle informazioni di cui all’.
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Misure di attuazione (Art. 8 Decisione (UE) 2010/787) — Testo vigente | Portale Normativo