Art. 7
In vigore dal 1 dic 2010
1. L’Unione europea concede all’Istituto Superiore di Sanità (ISS) di Roma (Italia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per le analisi e i controlli relativi all’Escherichia coli, compreso l’E. Coli produttore di verocitossine (VTEC).
Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 269 296 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 22 000 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:736:oj#art-7