Art. 3
In vigore dal 1 dic 2010
1. L’Unione europea concede al Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ministerio de Sanidad y Política Social) di Vigo (Spagna) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per il monitoraggio delle biotossine marine.
Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 283 302 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 44 500 EUR.
Storico versioni
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