Art. 5

In vigore dal 1 dic 2010
1.   L’Unione europea concede al Laboratoire d’études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires (LERQAP), dell’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES, ex AFSSA), con sede a Maisons-Alfort (Francia) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e i controlli relativi alla Listeria monocytogenes. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 426 065 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 23 000 EUR.
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