Art. 11
In vigore dal 1 dic 2010
1. L’Unione europea concede alla Veterinary Laboratories Agency di Addlestone (Regno Unito) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato X, capitolo B, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) , in particolare per la sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 737 901 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 70 200 EUR.
3. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per la partecipazione di un massimo di 50 persone ad uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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