Art. 15
In vigore dal 1 dic 2010
1. L’Unione europea concede al Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) di Berlino (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per la ricerca dei residui di determinate sostanze elencate nell’allegato I della direttiva 96/23/CE citate nell’allegato VII, sezione I, punto 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 882/2004.
Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 464 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR.
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