Art. 17
In vigore dal 1 dic 2010
1. L’Unione europea concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e il controllo dei residui di pesticidi nei prodotti alimentari di origine animale e nei prodotti ad alto contenuto di grassi.
Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 198 900 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
2. Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. L’importo massimo fissato a tal fine è di 110 000 EUR.
3. In deroga all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1754/2006, il laboratorio di cui al paragrafo 1 può chiedere un contributo finanziario per la partecipazione di un massimo di 110 persone a uno dei seminari di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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