Art. 21

In vigore dal 1 dic 2010
1.   L’Unione europea concede al Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) di Friburgo (Germania) un contributo finanziario per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’articolo 32 del regolamento (CE) n. 882/2004 per l’analisi e il controllo delle diossine e dei PCB nei mangimi e nei prodotti alimentari. Il contributo finanziario dell’Unione è fissato a un massimo di 470 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 2.   Oltre all’importo massimo di cui al paragrafo 1 l’Unione concede al laboratorio di cui al paragrafo 1 un contributo finanziario per l’organizzazione di seminari. Il contributo non può superare 55 000 EUR.
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Art. 21 Decisione (UE) 2010/736 — Testo vigente | Portale Normativo