Art. 22

In vigore dal 1 dic 2010
Il contributo finanziario dell’Unione di cui agli articoli da 1 a 21 copre il 100 % delle spese ammissibili quali definite dal regolamento (CE) n. 1754/2006.
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Art. 22 Decisione (UE) 2010/736 — Testo vigente | Portale Normativo