Art. 3

Brucellosi ovi-caprina

In vigore dal 23 nov 2010
Brucellosi ovi-caprina 1.   I programmi di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentati da Grecia, Spagna, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione: a) comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per: i) l’acquisto di vaccini; ii) l’esecuzione degli esami di laboratorio; iii) l’indennizzo versato ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi; e c) non supera i seguenti importi: i) 160 000 EUR per la Grecia; ii) 7 500 000 EUR per la Spagna; iii) 3 500 000 EUR per l’Italia; iv) 200 000 EUR per Cipro; v) 2 200 000 EUR per il Portogallo. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test del rosa bengala : 0,2 EUR per test; b) test di fissazione del complemento : 0,4 EUR per test; c) animali macellati : 50 EUR per animale.
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