Art. 3
Brucellosi ovi-caprina
In vigore dal 23 nov 2010
Brucellosi ovi-caprina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentati da Grecia, Spagna, Italia, Cipro e Portogallo sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a)
comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i)
l’acquisto di vaccini;
ii)
l’esecuzione degli esami di laboratorio;
iii)
l’indennizzo versato ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi; e
c)
non supera i seguenti importi:
i)
160 000 EUR per la Grecia;
ii)
7 500 000 EUR per la Spagna;
iii)
3 500 000 EUR per l’Italia;
iv)
200 000 EUR per Cipro;
v)
2 200 000 EUR per il Portogallo.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test del rosa bengala
:
0,2 EUR per test;
b)
test di fissazione del complemento
:
0,4 EUR per test;
c)
animali macellati
:
50 EUR per animale.
Storico versioni
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