Art. 5

Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)

In vigore dal 23 nov 2010
Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) 1.   I programmi di controllo di taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione: a) comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per: i) l’esecuzione degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale; ii) l’esecuzione degli esami batteriologici atti a verificare l’efficacia della disinfezione; iii) l’esecuzione dei test per l’individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la Salmonella; iv) l’acquisto di vaccini; v) l’indennizzo versato ai proprietari per: — i volatili da riproduzione e ovaioli della specie Gallus gallus abbattuti, — i tacchini della specie Meleagris gallopavo abbattuti, — le uova distrutte come specificato nel paragrafo 3; e c) non supera i seguenti importi: i) 1 200 000 EUR per il Belgio; ii) 75 000 EUR per la Bulgaria; iii) 2 500 000 EUR per la Repubblica ceca; iv) 440 000 EUR per la Danimarca; v) 1 000 000 EUR per la Germania; vi) 30 000 EUR per l’Estonia; vii) 350 000 EUR per l’Irlanda; viii) 1 500 000 EUR per la Grecia; ix) 1 700 000 EUR per la Spagna; x) 2 000 000 EUR per la Francia; xi) 1 000 000 EUR per l’Italia; xii) 150 000 EUR per Cipro; xiii) 130 000 EUR per la Lettonia; xiv) 20 000 EUR per il Lussemburgo; xv) 2 000 000 EUR per l’Ungheria; xvi) 150 000 EUR per Malta; xvii) 3 500 000 EUR per i Paesi Bassi; xviii) 1 000 000 EUR per l’Austria; xix) 3 000 000 EUR per la Polonia; xx) 250 000 EUR per il Portogallo; xxi) 500 000 EUR per la Romania; xxii) 120 000 EUR per la Slovenia; xxiii) 600 000 EUR per la Slovacchia; xxiv) 75 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test batteriologico (coltura/isolamento) : 7 EUR per test; b) acquisto di vaccini monovalenti : 0,05 EUR per dose; c) sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp. : 20 EUR per test; d) test batteriologico mirante a verificare l’efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla Salmonella : 5 EUR per test; e) test per l’individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la Salmonella : 5 EUR per test; f) indennizzo versato ai proprietari per : i) esemplare da riproduzione di Gallus gallus abbattuto : 4 EUR per animale; ii) esemplare ovaiolo commerciale di Gallus gallus abbattuto : 2,20 EUR per animale; iii) esemplare da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo abbattuto : 12 EUR per animale; iv) uova da cova di esemplari da riproduzione di Gallus gallus : 0,20 EUR per uovo da cova distrutto; v) uova da tavola di Gallus gallus : 0,04 EUR per uovo da tavola distrutto; vi) uova da cova di esemplari da riproduzione di Meleagris gallopavo : 0,40 EUR per uovo da cova distrutto.
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