Art. 6

Peste suina classica e peste suina africana

In vigore dal 23 nov 2010
Peste suina classica e peste suina africana 1.   I programmi di lotta e sorveglianza: a) della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011; b) della peste suina africana presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione: a) comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento e di 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute: i) da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici, istologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali; ii) relativamente ai programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia e Romania per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche per la vaccinazione dei cinghiali; e c) non supera i seguenti importi: i) 210 000 EUR per la Bulgaria; ii) 1 520 000 EUR per la Germania; iii) 740 000 EUR per la Francia; iv) 160 000 EUR per l’Italia; v) 480 000 EUR per l’Ungheria; vi) 480 000 EUR per la Romania; vii) 30 000 EUR per la Slovenia; viii) 310 000 EUR per la Slovacchia. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 2,5 EUR per un test ELISA.
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