Art. 6
Peste suina classica e peste suina africana
In vigore dal 23 nov 2010
Peste suina classica e peste suina africana
1. I programmi di lotta e sorveglianza:
a)
della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011;
b)
della peste suina africana presentato dall’Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a)
comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento e di 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute:
i)
da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per il costo degli esami virologici, istologici e sierologici dei suini domestici e dei cinghiali;
ii)
relativamente ai programmi presentati da Bulgaria, Germania, Francia e Romania per l’acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche per la vaccinazione dei cinghiali; e
c)
non supera i seguenti importi:
i)
210 000 EUR per la Bulgaria;
ii)
1 520 000 EUR per la Germania;
iii)
740 000 EUR per la Francia;
iv)
160 000 EUR per l’Italia;
v)
480 000 EUR per l’Ungheria;
vi)
480 000 EUR per la Romania;
vii)
30 000 EUR per la Slovenia;
viii)
310 000 EUR per la Slovacchia.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media l’importo di 2,5 EUR per un test ELISA.
Storico versioni
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