Art. 2
Tubercolosi bovina
In vigore dal 23 nov 2010
Tubercolosi bovina
1. I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a)
comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento:
i)
per l’esecuzione di test del gamma interferone;
ii)
per i casi di sospetta positività nel macello;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i)
l’esecuzione di prove tubercoliniche ed esami di laboratorio;
ii)
gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi; e
c)
non supera i seguenti importi:
i)
16 000 000 EUR per l’Irlanda;
ii)
15 000 000 EUR per la Spagna;
iii)
7 500 000 EUR per l’Italia;
iv)
1 200 000 EUR per il Portogallo;
v)
23 000 000 EUR per il Regno Unito.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test tubercolinico
:
2 EUR per test;
b)
test del gamma interferone
:
5 EUR per test;
c)
animali macellati
:
375 EUR per animale.
Storico versioni
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