Art. 2

Tubercolosi bovina

In vigore dal 23 nov 2010
Tubercolosi bovina 1.   I programmi di eradicazione della tubercolosi bovina presentati da Irlanda, Spagna, Italia, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione: a) comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento: i) per l’esecuzione di test del gamma interferone; ii) per i casi di sospetta positività nel macello; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per: i) l’esecuzione di prove tubercoliniche ed esami di laboratorio; ii) gli indennizzi versati ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi; e c) non supera i seguenti importi: i) 16 000 000 EUR per l’Irlanda; ii) 15 000 000 EUR per la Spagna; iii) 7 500 000 EUR per l’Italia; iv) 1 200 000 EUR per il Portogallo; v) 23 000 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test tubercolinico : 2 EUR per test; b) test del gamma interferone : 5 EUR per test; c) animali macellati : 375 EUR per animale.
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