Art. 1
Brucellosi bovina
In vigore dal 23 nov 2010
Brucellosi bovina
1. I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011.
2. Il contributo finanziario dell’Unione:
a)
comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;
b)
è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:
i)
l’esecuzione degli esami di laboratorio;
ii)
l’indennizzo versato ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi;
iii)
l’acquisto di vaccini; e
c)
non supera i seguenti importi:
i)
5 600 000 EUR per la Spagna;
ii)
3 500 000 EUR per l’Italia;
iii)
80 000 EUR per Cipro;
iv)
1 600 000 EUR per il Portogallo;
v)
5 000 000 EUR per il Regno Unito.
3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:
a)
test del rosa bengala
:
0,2 EUR per test;
b)
test SAT
:
0,2 EUR per test;
c)
test di fissazione del complemento
:
0,4 EUR per test;
d)
test ELISA
:
1 EUR per test;
e)
animali macellati
:
375 EUR per animale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:712:oj#art-1