Art. 1

Brucellosi bovina

In vigore dal 23 nov 2010
Brucellosi bovina 1.   I programmi di eradicazione della brucellosi bovina presentati da Spagna, Italia, Cipro, Portogallo e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2011 al 31 dicembre 2011. 2.   Il contributo finanziario dell’Unione: a) comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento; b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per: i) l’esecuzione degli esami di laboratorio; ii) l’indennizzo versato ai proprietari degli animali abbattuti nell’ambito di tali programmi; iii) l’acquisto di vaccini; e c) non supera i seguenti importi: i) 5 600 000 EUR per la Spagna; ii) 3 500 000 EUR per l’Italia; iii) 80 000 EUR per Cipro; iv) 1 600 000 EUR per il Portogallo; v) 5 000 000 EUR per il Regno Unito. 3.   Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti: a) test del rosa bengala : 0,2 EUR per test; b) test SAT : 0,2 EUR per test; c) test di fissazione del complemento : 0,4 EUR per test; d) test ELISA : 1 EUR per test; e) animali macellati : 375 EUR per animale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:712:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo