Art. 6

Procedure di verifica CE

In vigore dal 9 nov 2010
Procedure di verifica CE 1.   Le procedure di verifica CE per i sottosistemi disciplinati dalle STI sono selezionate tra i moduli di cui all’allegato I, in funzione dei criteri seguenti: a) adeguatezza del modulo al tipo di sottosistema; b) natura dei rischi connessi al sottosistema e misura in cui la verifica CE corrisponde al tipo e al grado di rischio; c) necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli per il sistema di gestione della qualità e i moduli di certificazione del prodotto, conformemente all’allegato I; d) l’esigenza di evitare di imporre moduli troppo onerosi rispetto ai rischi. 2.   Le STI specificano quali moduli per la verifica CE si devono applicare per i sottosistemi. Se necessario, la STI può chiarirli ed integrarli in funzione della specificità del sottosistema interessato.
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