Art. 7
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
In vigore dal 9 nov 2010
Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati
1. L’organismo notificato che subappalta prestazioni specifiche legate alla valutazione della conformità o alla verifica CE o ricorre ad una filiale, assume l’intera responsabilità per le prestazioni eseguite dai subcontraenti o dalle filiali ovunque questi siano stabiliti.
2. Le attività possono essere subappaltate o eseguite da un’affiliata solo con il consenso del richiedente.
Storico versioni
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