Art. 4
Procedure di valutazione della conformità
In vigore dal 9 nov 2010
Procedure di valutazione della conformità
1. Le procedure di valutazione della conformità per i componenti di interoperabilità disciplinate dalle STI sono selezionate tra i moduli di cui all’allegato I, in funzione dei criteri seguenti:
a)
adeguatezza del modulo in questione al tipo di componente di interoperabilità;
b)
natura dei rischi connessi al componente di interoperabilità e misura in cui la valutazione della conformità corrisponde al tipo e al grado di rischio;
c)
necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli per i sistemi di gestione della qualità e i moduli di certificazione del prodotto, conformemente all’allegato I;
d)
esigenza di evitare di imporre moduli troppo onerosi rispetto ai rischi.
2. Le STI specificano quali moduli per la valutazione della conformità si devono applicare per i componenti di interoperabilità. Se necessario, le STI possono chiarirli ed integrarli in funzione della specificità del sottosistema interessato.
Storico versioni
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