Art. 6
Procedure di verifica CE
In vigore dal 9 nov 2010
Procedure di verifica CE
1. Le procedure di verifica CE per i sottosistemi disciplinati dalle STI sono selezionate tra i moduli di cui all’allegato I, in funzione dei criteri seguenti:
a)
adeguatezza del modulo al tipo di sottosistema;
b)
natura dei rischi connessi al sottosistema e misura in cui la verifica CE corrisponde al tipo e al grado di rischio;
c)
necessità del fabbricante di poter scegliere tra i moduli per il sistema di gestione della qualità e i moduli di certificazione del prodotto, conformemente all’allegato I;
d)
l’esigenza di evitare di imporre moduli troppo onerosi rispetto ai rischi.
2. Le STI specificano quali moduli per la verifica CE si devono applicare per i sottosistemi. Se necessario, la STI può chiarirli ed integrarli in funzione della specificità del sottosistema interessato.
Storico versioni
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