Art. 5
In vigore dal 27 ott 2010
1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Ungheria trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:
a)
l’importo complessivo (capitale più interessi) da recuperare presso il beneficiario;
b)
una descrizione dettagliata dei provvedimenti già adottati e di quelli previsti per ottemperare alla presente decisione;
c)
i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.
2. L’Ungheria informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto e dei relativi interessi, di cui all’, paragrafo 3. Essa trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Essa fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.
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