Art. 4
In vigore dal 27 ott 2010
1. Il recupero dell’aiuto di cui all’, paragrafo 3, è immediato ed effettivo.
2. L’Ungheria garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2011:269:oj#art-4