Art. 3

In vigore dal 27 ott 2010
1.   L’Ungheria è tenuta a far rimborsare al beneficiario l’aiuto di cui all’, paragrafo 3. 2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero. 3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004.
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