Art. 2

In vigore dal 27 ott 2010
1.   L’aiuto di Stato cui l’Ungheria ha dato illegalmente esecuzione in favore di Péti Nitrogénművek Zrt. in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE è in parte compatibile e in parte incompatibile con il mercato interno. 2.   L’aiuto di Stato illegale rappresentato dalla differenza tra il tasso di interesse agevolato ai sensi del quadro di riferimento temporaneo e il tasso di riferimento rilevante è compatibile con il mercato interno. 3.   L’aiuto di Stato illegale rappresentato dalla differenza tra l’effettivo costo delle misure e il tasso di interesse agevolato ai sensi del quadro di riferimento temporaneo è incompatibile con il mercato interno. 4.   A decorrere dalla data di notifica della presente decisione, l’Ungheria deve cessare la concessione dell’aiuto di Stato di cui al paragrafo 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2011:269:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo