Art. 6
In vigore dal 20 ott 2010
1. Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica definite nel memorandum d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Moldova e la decisione della Commissione di versare le rate dell’assistenza.
2. Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.
Storico versioni
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