Art. 6

In vigore dal 20 ott 2010
1.   Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente comprensiva della relativa valutazione. La relazione indica il legame tra le condizioni di politica definite nel memorandum d’intesa, i risultati economici e di bilancio della Moldova e la decisione della Commissione di versare le rate dell’assistenza. 2.   Entro due anni dalla scadenza del periodo di disponibilità di cui all’, paragrafo 3, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post.
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