Art. 2
In vigore dal 20 ott 2010
1. La Commissione, deliberando secondo la procedura consultiva di cui all’, paragrafo 2, ha il potere di negoziare con le autorità moldave le condizioni di politica economica alle quali è subordinata l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, che verranno fissate in un memorandum d’intesa comprendente uno scadenzario per il soddisfacimento di tali condizioni (in prosieguo il «memorandum d’intesa»). Le condizioni sono in linea con gli accordi o le intese conclusi tra l’FMI e la Moldova e con i principi e gli obiettivi fondamentali della riforma economica fissati nell’accordo di partenariato e di cooperazione e nel piano d’azione UE-Moldova. Tali principi e obiettivi mirano a rafforzare l’efficienza, la trasparenza e la documentabilità dell’assistenza, inclusi in particolare i sistemi di gestione delle finanze pubbliche in Moldova. I progressi compiuti verso il conseguimento di tali obiettivi sono oggetto di un controllo regolare da parte della Commissione. Le condizioni finanziarie dell’assistenza sono specificate in un accordo sulla sovvenzione che verrà concluso tra la Commissione e le autorità moldave.
2. Nel corso dell’attuazione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, la Commissione verifica la solidità dei meccanismi finanziari, delle procedure amministrative, dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Moldova, che sono rilevanti ai fini dell’assistenza in oggetto, e il rispetto dello scadenzario convenuto.
3. La Commissione verifica a intervalli regolari che le politiche economiche della Moldova siano in linea con gli obiettivi dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione e che siano rispettate in modo soddisfacente le condizioni di politica economica concordate. A tal fine, la Commissione esercita questo compito in stretto coordinamento con l’FMI e la Banca mondiale e, laddove necessario, con il comitato economico e finanziario.
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