Art. 1
In vigore dal 20 ott 2010
1. L’Unione mette a disposizione della Moldova un’assistenza macrofinanziaria in forma di sovvenzione per un importo massimo di 90 milioni di EUR, al fine di sostenere la stabilizzazione economica della Moldova e di alleggerirne il fabbisogno della bilancia dei pagamenti e del bilancio individuati nel programma in corso dell’FMI.
2. La concessione dell’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è gestita dalla Commissione conformemente agli accordi o alle intese tra l’FMI e la Moldova e ai principi e agli obiettivi fondamentali di riforma economica fissati nell’accordo di partenariato e di cooperazione e nel piano d’azione UE-Moldova. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il comitato economico e finanziario in merito all’evoluzione della gestione dell’assistenza e fornisce loro i documenti pertinenti.
3. L’assistenza macrofinanziaria dell’Unione è messa a disposizione per due anni e sei mesi a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’, paragrafo 1.
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