Art. 3
In vigore dal 20 ott 2010
1. Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione della Moldova l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, sotto forma di sovvenzione erogata in almeno tre rate. L’importo di ciascuna rata è fissato nel memorandum d’intesa.
2. La Commissione decide sul versamento delle rate a condizione che siano adeguatamente soddisfatte le condizioni di politica economica stabilite nel memorandum d’intesa. Il pagamento della seconda rata e delle rate successive non è effettuato prima che siano trascorsi tre mesi dal pagamento della rata precedente.
3. I fondi dell’Unione sono versati alla Banca nazionale della Moldova. Fatte salve le disposizioni che saranno stabilite nel memorandum d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al Tesoro pubblico della Moldova come beneficiario finale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:938:oj#art-3