Art. 3

In vigore dal 20 ott 2010
1.   Fatte salve le condizioni di cui al paragrafo 2, la Commissione mette a disposizione della Moldova l’assistenza macrofinanziaria dell’Unione, sotto forma di sovvenzione erogata in almeno tre rate. L’importo di ciascuna rata è fissato nel memorandum d’intesa. 2.   La Commissione decide sul versamento delle rate a condizione che siano adeguatamente soddisfatte le condizioni di politica economica stabilite nel memorandum d’intesa. Il pagamento della seconda rata e delle rate successive non è effettuato prima che siano trascorsi tre mesi dal pagamento della rata precedente. 3.   I fondi dell’Unione sono versati alla Banca nazionale della Moldova. Fatte salve le disposizioni che saranno stabilite nel memorandum d’intesa, fra cui una conferma del fabbisogno residuo di finanziamento di bilancio, i fondi dell’Unione possono essere trasferiti al Tesoro pubblico della Moldova come beneficiario finale.
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Art. 3 Decisione (UE) 2010/938 — Testo vigente | Portale Normativo