Art. 4
In vigore dal 8 ott 2010
Il Regno Unito provvede affinché le autorità competenti, in collaborazione con gli organizzatori delle manifestazioni di cui all’ e con la società di trasporti designata, prendano le misure necessarie affinché i cavalli:
a)
siano ammessi al luogo della manifestazione solo se i loro movimenti dallo Stato membro indicato come prima destinazione nel DVCE al Regno Unito sono documentati conformemente all’, paragrafo 2; e
b)
lascino l’Unione europea immediatamente dopo la fine della manifestazione.
Storico versioni
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