Art. 3
In vigore dal 8 ott 2010
1. Gli Stati membri garantiscono che, oltre ad effettuare i controlli veterinari dei cavalli in conformità della direttiva 91/496/CEE, le autorità veterinarie che rilasciano il documento veterinario comune di entrata («DVCE») di cui al regolamento (CE) n. 282/2004 provvedano anche a:
a)
notificare il punto di uscita, indicato alla sezione IV del certificato di cui all’, lettera b), per l’esportazione prevista al di fuori dell’Unione europea completando il punto 20 del DVCE; nonché
b)
comunicare via fax o e-mail l’arrivo dei cavalli all’unità veterinaria locale (GB04001), quale definita all’, lettera b), punto iii), della decisione 2009/821/CE, responsabile del luogo designato per la manifestazione equestre di cui all’ («il luogo della manifestazione»).
2. Gli Stati membri provvedono affinché i cavalli in viaggio dallo Stato membro indicato come prima destinazione nel DVCE ad un altro Stato membro o al luogo della manifestazione siano accompagnati dai seguenti documenti sanitari:
a)
il certificato sanitario redatto in conformità dell’, paragrafo 1, in cui sia completata l’apposita sezione VII destinata alla certificazione dei movimenti tra Stati membri; e
b)
l’attestato sanitario di cui all’allegato B della direttiva 90/426/CEE, che deve essere notificato al luogo di destinazione secondo il modello prescritto dal regolamento (CE) n. 599/2004 e indicare, come riferimento nella sua parte I, sezione I.6, il certificato di cui alla lettera a).
3. Gli Stati membri che ricevono la notifica del movimento dei cavalli conformemente al paragrafo 2 confermano l’arrivo dei cavalli indicandolo nella parte 3, punto 45, del DVCE.
Storico versioni
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