Art. 1

In vigore dal 8 ott 2010
In deroga all’ della decisione 92/260/CEE e all’articolo 6, lettera a), della decisione 2004/211/CE, gli Stati membri autorizzano l’ammissione temporanea di cavalli maschi non castrati registrati che non soddisfano i requisiti in materia di arterite virale equina di cui alla sezione III, lettera e), punto v), dei modelli di certificati sanitari da «A» a «E» di cui all’allegato II della decisione 92/260/CEE, a condizione che tali cavalli siano: a) destinati a partecipare alle seguenti manifestazioni equestri a Londra, Regno Unito: i) le prove preolimpiche dal 4 luglio 2011 al 10 luglio 2011; ii) la XXX Olimpiade («Giochi olimpici») dal 27 luglio 2012 al 12 agosto 2012; iii) i XIV Giochi paraolimpici estivi («Giochi paraolimpici») dal 29 agosto 2012 al 9 settembre 2012; e b) conformi alle condizioni di cui all’ della presente decisione.
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