Art. 2
In vigore dal 8 ott 2010
1. Gli Stati membri provvedono affinché i cavalli di cui all’ («i cavalli») siano accompagnati da un certificato sanitario corrispondente al modello appropriato di cui alle lettere da «A» a «E» dell’allegato II della decisione 92/260/CEE modificato come segue:
a)
alla sezione III, lettera e), punto v) relativo all’arterite virale equina è aggiunto quanto segue:
«oppure
—
il cavallo registrato è ammesso a norma della decisione 2010/613/UE della Commissione.»;
b)
nella parte della sezione IV che il veterinario ufficiale deve completare sono aggiunti i seguenti trattini:
«—
il cavallo è destinato a partecipare alle manifestazioni equestri delle prove preolimpiche nel luglio 2011/dei Giochi olimpici nel luglio e nell’agosto 2012/dei Giochi paraolimpici nell’agosto e nel settembre 2012 (sottolineare la voce applicabile e barrare le altre),
—
sono stati presi provvedimenti per trasportare il cavallo fuori dall’Unione europea immediatamente dopo la fine della manifestazione equestre delle prove preolimpiche/dei Giochi olimpici/dei Giochi paraolimpici (sottolineare la voce applicabile e barrare le altre), il … (inserire la data) dal seguente punto di uscita … (inserire il nome del punto di uscita),
—
il cavallo non è destinato alla riproduzione o alla raccolta di sperma durante la sua permanenza inferiore a 90 giorni in uno Stato membro dell’Unione europea.»
2. Gli Stati membri non applicano un sistema di controllo alternativo per i cavalli, quale stabilito dall’articolo 6 della direttiva 90/426/CEE.
3. L’ammissione temporanea dei cavalli non può diventare permanente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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