Art. 9
Controllo da parte della Commissione e della Corte dei conti
In vigore dal 22 set 2010
Controllo da parte della Commissione e della Corte dei conti
La Commissione e la Corte dei conti dell’Unione europea hanno la facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni necessari a garantire la corretta gestione dei fondi dell’Unione e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati partecipanti e GEIE BONUS mettono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.
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