Art. 9

Controllo da parte della Commissione e della Corte dei conti

In vigore dal 22 set 2010
Controllo da parte della Commissione e della Corte dei conti La Commissione e la Corte dei conti dell’Unione europea hanno la facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni necessari a garantire la corretta gestione dei fondi dell’Unione e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati partecipanti e GEIE BONUS mettono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:862:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo