Art. 8
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione da parte degli Stati partecipanti
In vigore dal 22 set 2010
Tutela degli interessi finanziari dell’Unione da parte degli Stati partecipanti
Per l’attuazione di BONUS, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. In particolare, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l’Unione sia creditrice, a norma del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Storico versioni
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