Art. 7
Riduzione, trattenuta o cessazione del contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 22 set 2010
Riduzione, trattenuta o cessazione del contributo finanziario dell’Unione
Se BONUS non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, l’Unione può ridurre, trattenere o porre fine al proprio contributo finanziario, in funzione dell’avanzamento dell’attuazione di BONUS.
Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento di BONUS, l’Unione può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell’effettivo importo del finanziamento pubblico assegnato dagli Stati partecipanti in base alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione di cui all’, paragrafo 1.
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