Art. 5

Accordi tra l’Unione e GEIE BONUS

In vigore dal 22 set 2010
Accordi tra l’Unione e GEIE BONUS 1.   Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione durante la fase strategica sono stabilite mediante una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Commissione, a nome dell’Unione, e GEIE BONUS, in conformità delle norme stabilite nella presente decisione e nel regolamento (CE) n. 1906/2006. 2.   Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione durante la fase di attuazione sono stabilite mediante una convenzione di attuazione e convenzioni finanziarie annuali concluse tra la Commissione, a nome dell’Unione, e GEIE BONUS. La convenzione di attuazione include in particolare quanto segue: a) una definizione degli incarichi assegnati; b) una disposizione relativa alla tutela dei fondi dell’Unione; c) i termini e le disposizioni dettagliati per lo svolgimento degli incarichi, comprese le norme di finanziamento e i limiti di finanziamento massimi per i progetti BONUS, le disposizioni adeguate per la delimitazione delle responsabilità e l’organizzazione di controlli da effettuare; d) le regole in materia di rendicontazione alla Commissione sull’esecuzione degli incarichi; e) le condizioni alle quali è posta fine all’esecuzione degli incarichi; f) le disposizioni dettagliate per l’esame accurato della Commissione; g) le disposizioni che regolano l’uso di conti bancari separati e il trattamento degli interessi maturati; h) le disposizioni che garantiscono la visibilità dell’azione dell’Unione rispetto alle altre attività di GEIE BONUS; i) un impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa provocare un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario; j) le disposizioni che regolano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte nell’ambito di BONUS riportate nell’; k) un elenco dei criteri da applicare nelle relazioni intermedie e finali, compresi quelli di cui all’. 3.   La Commissione procede a una valutazione ex ante di GEIE BONUS per ottenere una prova dell’esistenza e del funzionamento adeguato delle procedure e dei sistemi di cui all’articolo 56 del regolamento finanziario.
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Accordi tra l’Unione e GEIE BONUS (Art. 5 Decisione (UE) 2010/862) — Testo vigente | Portale Normativo