Art. 5
Accordi tra l’Unione e GEIE BONUS
In vigore dal 22 set 2010
Accordi tra l’Unione e GEIE BONUS
1. Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione durante la fase strategica sono stabilite mediante una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Commissione, a nome dell’Unione, e GEIE BONUS, in conformità delle norme stabilite nella presente decisione e nel regolamento (CE) n. 1906/2006.
2. Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione durante la fase di attuazione sono stabilite mediante una convenzione di attuazione e convenzioni finanziarie annuali concluse tra la Commissione, a nome dell’Unione, e GEIE BONUS.
La convenzione di attuazione include in particolare quanto segue:
a)
una definizione degli incarichi assegnati;
b)
una disposizione relativa alla tutela dei fondi dell’Unione;
c)
i termini e le disposizioni dettagliati per lo svolgimento degli incarichi, comprese le norme di finanziamento e i limiti di finanziamento massimi per i progetti BONUS, le disposizioni adeguate per la delimitazione delle responsabilità e l’organizzazione di controlli da effettuare;
d)
le regole in materia di rendicontazione alla Commissione sull’esecuzione degli incarichi;
e)
le condizioni alle quali è posta fine all’esecuzione degli incarichi;
f)
le disposizioni dettagliate per l’esame accurato della Commissione;
g)
le disposizioni che regolano l’uso di conti bancari separati e il trattamento degli interessi maturati;
h)
le disposizioni che garantiscono la visibilità dell’azione dell’Unione rispetto alle altre attività di GEIE BONUS;
i)
un impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa provocare un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
j)
le disposizioni che regolano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte nell’ambito di BONUS riportate nell’;
k)
un elenco dei criteri da applicare nelle relazioni intermedie e finali, compresi quelli di cui all’.
3. La Commissione procede a una valutazione ex ante di GEIE BONUS per ottenere una prova dell’esistenza e del funzionamento adeguato delle procedure e dei sistemi di cui all’articolo 56 del regolamento finanziario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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