Art. 4
Ruolo del Centro comune di ricerca
In vigore dal 22 set 2010
Ruolo del Centro comune di ricerca
1. Il Centro comune di ricerca è ammesso a beneficiare dei finanziamenti da BONUS, in base a condizioni simili a quelle vigenti per gli Stati partecipanti.
2. Le risorse proprie del Centro comune di ricerca, che non rientrano nei finanziamenti da parte di BONUS, non sono calcolate come contributo finanziario dell’Unione ai fini dell’.
Storico versioni
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