Art. 1

Contributo finanziario dell’Unione

In vigore dal 22 set 2010
Contributo finanziario dell’Unione 1.   L’Unione versa un contributo finanziario al programma comune di ricerca e sviluppo del Mar Baltico BONUS («BONUS»), avviato congiuntamente da Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia («gli Stati partecipanti»), alle condizioni di cui alla presente decisione. 2.   L’Unione, per l’intera durata di BONUS, versa un contributo finanziario che non eccede 50 milioni di EUR a norma del regolamento (CE) n. 1906/2006 durante la fase strategica e dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario durante la fase di attuazione. Entro tali limiti, il contributo finanziario dell’Unione corrisponde al contributo degli Stati partecipanti. 3.   Il contributo finanziario dell’Unione è erogato congiuntamente a partire dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tutti i temi pertinenti del programma specifico «Cooperazione».
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Contributo finanziario dell’Unione (Art. 1 Decisione (UE) 2010/862) — Testo vigente | Portale Normativo