Art. 3
Condizioni del contributo finanziario dell’Unione
In vigore dal 22 set 2010
Condizioni del contributo finanziario dell’Unione
1. Il contributo finanziario dell’Unione per la fase strategica non eccede 1,25 milioni di EUR e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. L’impegno dell’Unione a contribuire alla fase strategica dipende dall’impegno equivalente degli Stati partecipanti.
2. Il contributo finanziario dell’Unione per la fase di attuazione non eccede i 48,75 milioni di EUR e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. Tale tetto può essere incrementato in base all’importo rimanente dopo l’attuazione della fase strategica. Durante la fase di attuazione, fino al 25 % del contributo degli Stati partecipanti può consistere nel contributo di natura infrastrutturale.
3. L’erogazione del contributo finanziario dell’Unione per la fase di attuazione è subordinata ai seguenti fattori:
a)
la messa a punto da parte dello Stato partecipante dell’agenda strategica di ricerca, di piattaforme di consultazione delle parti interessate e delle modalità di esecuzione di cui all’, paragrafo 3, nonché i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e degli elementi da fornire di cui all’allegato I, sezione 2. La Commissione può, se del caso, elaborare raccomandazioni per migliorare l’agenda strategica di ricerca;
b)
la dimostrazione da parte di GEIE BONUS della sua capacità di attuare BONUS nonché di ricevere, assegnare e monitorare il contributo finanziario dell’Unione nell’ambito della gestione centralizzata indiretta secondo quanto disposto dall’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dall’articolo 56 del regolamento finanziario e dall’articolo 35, dall’articolo 38, paragrafo 2, e dall’articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
c)
il mantenimento e l’applicazione di un modello di governance appropriato ed efficiente per BONUS conformemente all’allegato II;
d)
lo svolgimento efficiente da parte di GEIE BONUS delle attività relative alla fase di attuazione di BONUS contenute nell’allegato I, che include la pubblicazione di inviti a presentare proposte per l’assegnazione delle sovvenzioni;
e)
un impegno da parte di ogni Stato partecipante a contribuire con la propria quota al finanziamento di BONUS e all’effettivo versamento del proprio contributo finanziario, in particolare il finanziamento dei partecipanti ai progetti BONUS selezionati in seguito all’invito a presentare proposte;
f)
il rispetto della normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato, in particolare le norme della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (13);
g)
la garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del settimo programma quadro, nonché dei principi dell’integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e al principio di sviluppo sostenibile.
Storico versioni
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