Art. 10

Informazioni reciproche

In vigore dal 22 set 2010
Informazioni reciproche La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite di GEIE BONUS, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di GEIE BONUS, conformemente alle prescrizioni generali di stesura delle relazioni di cui all’.
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