Art. 12
Partecipazione di altri paesi
In vigore dal 22 set 2010
Partecipazione di altri paesi
Gli Stati partecipanti e la Commissione possono approvare la partecipazione di qualsiasi altro paese in base ai criteri stabiliti dall’, paragrafo 1, e dall’, paragrafo 3, lettere e) ed f), a condizione che tale partecipazione sia prevista dall’accordo internazionale pertinente.
Inoltre, essi definiscono le condizioni in base alle quali i soggetti giuridici istituiti e i singoli residenti in tali paesi sono ammessi al finanziamento di BONUS.
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