Art. 12 · Partecipazione di altri paesi

Art. 12

Partecipazione di altri paesi

In vigore dal 22 set 2010
Partecipazione di altri paesi Gli Stati partecipanti e la Commissione possono approvare la partecipazione di qualsiasi altro paese in base ai criteri stabiliti dall’, paragrafo 1, e dall’, paragrafo 3, lettere e) ed f), a condizione che tale partecipazione sia prevista dall’accordo internazionale pertinente. Inoltre, essi definiscono le condizioni in base alle quali i soggetti giuridici istituiti e i singoli residenti in tali paesi sono ammessi al finanziamento di BONUS.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:862:oj#art-12