Art. 4
Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma, ovuli ed embrioni nell'Unione
In vigore dal 26 ago 2010
Condizioni generali relative al trasporto di partite di sperma, ovuli ed embrioni nell'Unione
1. Le partite di sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina non devono essere trasportate nello stesso contenitore di altre partite di sperma, ovuli ed embrioni:
a)
non destinate a essere introdotte nell'Unione, o
b)
di qualifica sanitaria inferiore.
2. Durante il trasporto verso l'Unione le partite di sperma, ovuli ed embrioni sono imballate in contenitori chiusi e sigillati e il sigillo non deve essere rotto durante il trasporto.
Storico versioni
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