Art. 3
Importazioni di ovuli ed embrioni
In vigore dal 26 ago 2010
Importazioni di ovuli ed embrioni
Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
provengono da un paese terzo, o parte di esso, compreso nell'elenco di cui all'allegato III;
b)
provengono da un gruppo riconosciuto di raccolta e di produzione di embrioni, compreso nell'elenco definito a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;
c)
sono corredati di un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato IV, parte 2, compilato conformemente alle note esplicative di cui alle parte 1 di tale allegato.
Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;
d)
soddisfano le condizioni enunciate nel certificato sanitario di cui alla lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:472:oj#art-3