Art. 2
Importazioni di sperma
In vigore dal 26 ago 2010
Importazioni di sperma
Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a)
provengono da un paese terzo, o parte di esso, compreso nell'elenco di cui all'allegato I;
b)
provengono da un centro riconosciuto di raccolta o di magazzinaggio dello sperma compreso nell'elenco definito a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE;
c)
sono corredati di un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, compilato conformemente alle note esplicative di cui alle parte 1 di tale allegato:
i)
modello 1 di cui alla sezione A, per le partite di sperma spedite da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
ii)
modello 2 di cui alla sezione B, per le partite di sperma spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.
Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni;
d)
soddisfano le condizioni enunciate nei certificati sanitari di cui alla lettera c).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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