Art. 2

Importazioni di sperma

In vigore dal 26 ago 2010
Importazioni di sperma Gli Stati membri autorizzano le importazioni di partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) provengono da un paese terzo, o parte di esso, compreso nell'elenco di cui all'allegato I; b) provengono da un centro riconosciuto di raccolta o di magazzinaggio dello sperma compreso nell'elenco definito a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE; c) sono corredati di un certificato sanitario conforme al modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 2, compilato conformemente alle note esplicative di cui alle parte 1 di tale allegato: i) modello 1 di cui alla sezione A, per le partite di sperma spedite da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario; ii) modello 2 di cui alla sezione B, per le partite di sperma spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma. Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni; d) soddisfano le condizioni enunciate nei certificati sanitari di cui alla lettera c).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2010:472:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo