Art. 6

Disposizioni transitorie

In vigore dal 26 ago 2010
Disposizioni transitorie Per un periodo transitorio fino al 31 agosto 2011 gli Stati membri autorizzano le importazioni dai paesi terzi di giacenze dei seguenti prodotti: a) sperma di animali delle specie ovina e caprina, raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE entro il 31 agosto 2010 e corredato di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2011 conformemente al modello di cui all'allegato II della decisione 2008/635/CE; b) ovuli ed embrioni di animali delle specie ovina e caprina, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE entro il 31 agosto 2010 e corredati di un certificato sanitario rilasciato entro il 31 maggio 2011 conformemente al modello di cui all'allegato VI della decisione 2008/635/CE.
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