Art. 4
Scambi di sperma di animali delle specie ovina e caprina
In vigore dal 26 ago 2010
Scambi di sperma di animali delle specie ovina e caprina
Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di sperma di animali delle specie ovina e caprina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato III:
a)
modello di certificato sanitario IIIA, contenuto nella parte A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
b)
modello di certificato sanitario IIIB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
c)
modello di certificato sanitario IIIC, contenuto nella parte C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui alle lettere a) e b), spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2010:470:oj#art-4