Art. 6
Scambi di ovuli ed embrioni della specie suina
In vigore dal 26 ago 2010
Scambi di ovuli ed embrioni della specie suina
Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie suina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato V:
a)
modello di certificato sanitario VA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;
b)
modello di certificato sanitario VB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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