Art. 3

Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

In vigore dal 26 ago 2010
Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie equina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato II: a) modello di certificato sanitario IIA, contenuto nella parte A, per le partite di ovuli ed embrioni raccolti o prodotti dopo il 31 agosto 2010 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari; b) modello di certificato sanitario IIB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di ovuli ed embrioni raccolti, trattati e immagazzinati prima del 1o settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.
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Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina (Art. 3 Decisione (UE) 2010/470) — Testo vigente | Portale Normativo