Art. 2
Scambi di sperma di animali della specie equina
In vigore dal 26 ago 2010
Scambi di sperma di animali della specie equina
Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di sperma di animali della specie equina sono corredate da un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I:
a)
modello di certificato sanitario IA, contenuto nella parte A, per le partite di sperma raccolto dopo il 31 agosto 2010 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
b)
modello di certificato sanitario IB, contenuto nella parte B, per le partite di riserve di sperma raccolto, trattato e immagazzinato prima del 1o settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
c)
modello di certificato sanitario IC, contenuto nella parte C, per le partite di sperma e le riserve di sperma di cui alle lettere a) e b), spedite da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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